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Ordinanza — n. 36089/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36089/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as a new argument not raised in the lower court, while the second ground was dismissed as mere factual complaints lacking legal merit. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they introduce new grounds not raised in the lower court or consist solely of factual complaints without legal argumentation.

Parole chiave

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cassation admissibility new grounds appeal factual complaints procedural costs criminal appeal perseguimento penale per diffamazione modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARGIACCHI MAURIZIO nato a FIRENZE il 22/04/1962 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Maurizio Bargiacchi per i reati di diffamazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6-7 sull'esclusione del legittimo esercizio del diritto di critica);

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata esplicazione degli indici utilizzati ai fini della determinazione della pena irrogata, a titolo di continuazione, è proposto fuori dei casi consentiti, in quanto - come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello resa nella sentenza impugnata - non prospettato con il gravame e, quindi, inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President