Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Riccardo Santoro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Santoro argued the first-instance court erred in applying a mental health mitigation clause and improperly increased his sentence for aggravated theft and home invasion. The court rejected these claims as generic factual complaints that cannot be raised in a court of appeal, noting the statutory limit on sentence continuation was respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 89 cod. pen.: Appeals based solely on factual dissatisfaction regarding the application of mitigating circumstances or sentence calculations are inadmissible in the court of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO RICCARDO nato a ANAGNI il 22/10/1980 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da Riccardo Santoro avverso la sentenza di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità del predetto per i reati di furto aggravato, porto di strumenti atti ad offendere e violazione di domicilio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla richiesta di proscioglimento per vizio totale di mente, avendo sul punto la sentenza di primo grado motivatamente applicato l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.;
Considerato che il punto con il quale si contesta l'aumento, disposto a titolo di continuazione, sulla pena già applicata con la sentenza irrevocabile richiamata è generico e, comunque, manifestamente infondato, in presenza del limite previsto dall'art. 81, comma primo, cod. pen., non superato nel caso di specie (mesi otto irrogati per i reati qui contestati sulla pena già applicata di anni uno e mesi otto di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente