Appeal dismissed as inadmissible because the execution request concerns a matter already definitively judged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already definitively established the continuity between two crimes committed by the appellant in different locations, resulting in a combined sentence. Since the execution request merely reiterated facts already settled by the final judgment, the court ruled it was precluded by res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: A request for execution of a judgment is inadmissible if it concerns a matter already definitively judged and consistent with the facts presented during the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SANTE nato a CHIARAVALLE il 02/04/1984 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello di L'Aquila ha debitamente spiegato che, intervenuta, con sentenza del 13 marzo 2012, condanna di Sante Spinelli alla pena di dieci anni di reclusione, con la successiva decisione dell'8 novembre 2018, relativa a reato commesso nella stessa località, Alba Adriatica, e nello stesso giorno, l'11 novembre 2009, la sanzione è stata, per tale secondo fatto, determinata in un anno e sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e previo riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nell'ambito dei due distinti procedimenti; che, pertanto, appare del tutto evidente che la richiesta avanzata in sede esecutiva attiene a questione già definita, peraltro in linea con la prospettazione dell'imputato, nella sede di cognizione ed è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso