Italian Court dismisses appeals against robbery sentencing as discretionary and procedurally flawed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Raffaella and Elena Pompa inadmissible, ruling their grievances against the robbery sentencing were manifestly unfounded. The appellants argued for a new evaluation of the sentence and cited defects in the reasoning regarding mitigating factors and recidivism. The court held that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, making a new assessment impermissible in cassation, and noted the generic nature of the complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of the criminal penalty is a matter of judicial discretion, precluding cassation appeals that seek a new evaluation of the sentence's congruity absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 POMPA ELENA nato a FOGGIA il 09/12/1981 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 6282/2022
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO DIRITTO 1. Raffaella Pompa ed Elena Pompa hanno impugnato, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità delle imputate per il reato di rapina e rideterminato il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. Raffaella Pompa lamenta che difetto ed illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio deducendo che "la motivazione posta a base della concessione delle attenuanti generiche non è esaustiva". 1.2. Elena Pompa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione circa l'aumento per la continuazione.
2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto le censure sono da ritenere manifestamente infondate. 2.1. Occorre considerare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 2.2. Va, del resto, sottolineato che le censure proposte sono del tutto generiche ed aspecifiche e, peraltro, Raffaella Pompa si duole di un difetto di motivazione in punto di aumento per la continuazione profilo non previamente adeguatamente dedotto in appello.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensore I