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Ordinanza — n. 35753/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal for improper robbery, citing lack of new factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to overturn the lower court's conviction for improper robbery. The appellant argued that the first-instance court erred in finding the elements of the crime, noting she returned the stolen goods and lacked intent to evade justice. The court ruled that the appellate court's factual findings were logical and congruous, and thus the higher court could not re-evaluate the evidence or substitute its own assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: The court of cassation cannot re-evaluate the facts or adopt new parameters for fact-finding, as this power belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility improper robbery conviction factual re-evaluation prohibition judicial review limits evidence assessment authority doppia punibilità scemata imputabilità asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
(Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 39683/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense attorney.
Ordinanza — n. 39886/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible grounds regarding photographic identification evidence.
Ordinanza — n. 39079/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for lack of valid complaint and procedural inadmissibility.
Decreto — n. 13239/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Ordinanza — n. 10511/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOS MAGALHAES ANA CAROLINA nato il 24/04/1996 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5463/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Santos Magalhaes Ana Carolina, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della penale responsabilità dell' imputata per il reato di rapina impropria ed è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria essendo emerso che la stessa aveva spontaneamente restituito la merce sottratta e, per altro verso, considerato il fatto che non era emersa in alcun modo la sua intenzione di "procurarsi l' impunità".

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta della dinamica per come desumibile dalle complessive risultanze istruttorie era emersa la prova evidente della violenza ex art. 628 cod. pen. (vedi f. 1-2), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensor