Italian court dismisses appeal as arguments are inconsequential and facts prove criminal intent incompatible with non-punishment defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Musumeci's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the legality of his conduct. The court found that Musumeci's actions in visiting medical offices instead of his authorized therapy center demonstrated a clear intent to evade restrictions, rendering the procedural inquiry unnecessary. Consequently, the appeal was dismissed because the facts established criminal intent that contradicted the statutory defense of non-punishment, and the arguments were deemed legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested facts clearly establish criminal intent incompatible with the statutory defense of non-punishment, and the arguments fail to address the material facts or are manifestly inconsequential.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Musumeci Vincenzo nato a Noto il 24.09.1987 avverso la sentenza del 23 novembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa 7 h OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, oltre a riprodurre censure puntualmente esaminate dalla Corte del merito e superate con argomentazioni logiche e corrette sul piano giuridico, sono in ogni caso manifestamente inconferenti, ferma la pacifica sussistenza degli estremi in fatto destinati ad integrare i costituiti del reato contestato (essendo pacifico che il prevenuto - ristretto agli arresti domiciliari e autorizzato a recarsi presso un istituto di terapia fisica- si era, invece, portato presso gli uffici ENASC per sottoporsi a visita medica e ottenere il rinnovo della patente di guida, realizzando in coerenza una condotta inequivocabilmente eccentrica rispetto allo stringente contento limitativo dell'autorizzazione stessa) e a rendere altrettanto indifferente l'incombente istruttorio sollecitato con l'appello, correttamente ritenuto non in grado di elidere l'antigiuridicità della condotta;
Ritenuto che ad analoga conclusione si espone il terzo motivo di ricorso per la genericità della doglianza che non si confronta in alcun modo con l'argomentare della sentenza gravata destinato ad emarginare, implicitamente ma altrettanto inequivocabilmente, l'intensità del dolo rassegnato dalla condotta contestata, incompatibile con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore I