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Ordinanza — n. 35561/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic grievances lack legal merit and fail to challenge the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Carmela Cascella inadmissible because her arguments were deemed generic complaints rather than substantive legal challenges. The lower court had found the defendant guilty of theft under Article 385 of the Penal Code, noting that the psychological element of the crime was proven by her behavior while speaking to individuals with criminal records. The court rejected the claim regarding Article 131-bis non-punishment, stating the judge correctly assessed the lack of significant damage, and ultimately dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic grievances that merely reiterate arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in proceedings for legal merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances theft conviction Article 385 penal code Article 131-bis penal code legal merit proceedings dismissal with costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cascella Carmela, nata a Napoli il 17.07.1978 avverso la sentenza del 25 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche in quanto prove di concreta critica alla decisione impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento, dall'altra, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dall'atteggiamento tenuto dall'imputata che, alla vista degli velocemente nell'immobile al cui esterno era stata notata, in strada, parlare con persone gravate da precedenti penali; rilevato che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e completa, apprezzando le modalità del fatto per come sopra rappresentate e tali da escludere l'esiguità del danno; osservato che, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha riconosciuto le stesse pur applicando una riduzione appena inferiore rispetto alla massima estensione, ciò facendo sulla base dell'apprezzata consistenza dei fatti in precedenza descritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.