Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduced lower court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giancarlo Matichecchia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found his arguments were merely repetitive of the lower court's already reasoned decisions. The court ruled that the denial of these circumstances was not arbitrary and that the defendant's positive conduct was insufficient to override the recidivism and prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce points already adequately examined and rejected by the trial judge with correct legal arguments, as the denial of generic mitigating circumstances is unreviewable in cassation unless manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Matichecchia Giancarlo, nato a Gallipoli il 09.06.1969 avverso la sentenza del 13 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e lineare in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che, sebbene la Corte abbia preso in esame il positivo comportamento processuale, nondimeno siffatto profilo è stato ritenuto recessivo rispetto all'ampio numero di precedenti penali, provvedendo, sotto altro aspetto, ad escludere la recidiva con conseguente mitigazione complessiva del trattamento sanzionatorio; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.