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Ordinanza — n. 35543/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds regarding generic mitigating circumstances and non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Parisi Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, claiming he left a community structure to obtain missing methadone. The Court of Appeal provided ample reasoning, dismissing these justifications as laughable and noting the lack of positive elements, finding the conduct offensive due to the short delay after arrest. The Court ruled that the lower court's decision was not subject to review because it was logically complete and free from manifest illogic, citing established precedent that the trial judge need not consider every favorable element if decisive ones are addressed.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot review the denial of generic mitigating circumstances or non-punishability if the lower court's reasoning is logical and complete, as it is sufficient for the judge to address only decisive elements without considering all favorable or unfavorable facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances non-punishability Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal manifest illogic community structure methadone withdrawal remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI ANGELO nato a MILANO il 17/05/1973 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Parisi Angelo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche (motivo 1) e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivo 2) sono reiterativi e generici in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente che aveva affermato di essersi allontanato per procurarsi del metadone assente nella struttura comunitaria ove era ristretto, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere adeguata la pena individuata dal Giudice di primo grado facendo pertinente riferimento alle risibili giustificazioni addotte e all'assenza di elementi positivamente apprezzabili (quanto a motivo 1) e di non scarsa offensività della condotta consistita nell'allontanamento dalla struttura solo dopo alcune ore dall'inizio degli arresti domiciliari, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabili in sede di legittimità; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così