Cassation court dismisses appeals against conviction for obstructing official duties, citing lack of new evidence and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Nunzio and Lucia Pizzulli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found that the lower court's assessment of evidence regarding the obstruction of official duties was consistent with the video images submitted by the defense. Furthermore, the judges correctly determined that the defendants were aware of the legality of the control, negating any claim of exemption under the relevant penal code articles. Consequently, the appeals were rejected as they merely reiterated arguments already adequately examined by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 339-bis e ex art. 59, quarto comma, cod. pen.; Appeals are inadmissible when they merely reiterate arguments already adequately examined by the court of first instance and fail to introduce new evidence or correct procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZULLI NUNZIO nato a GINOSA il 01/11/1962 PIZZULLI LUCIA nato a GINOSA il 21/04/1966 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ucl visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Pizzulli Nunzio e Lucia e la memoria in data 25 agosto 2022 attraverso cui la comune difesa ha ribadito i motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito che: quanto a valutazione del compendio probatorio ha evidenziato la ricostruzione operata da parte del Tribunale fosse conforme alle dichiarazioni rese dai Vigili Urbani ed in linea alle stesse immagini allegate da parte della difesa che vorrebbe utilizzare le stesse in sede di legittimità al fine di confutare nel merito la ricostruzione operata dalla Corte di appello; quanto a corrispondenza tra condotta posta in essere e quella contestata, i Giudici di merito (pag. 6 sentenza impugnata) hanno rilevato come l'imputazione fosse sufficientemente ampia da ricomprendere i fatti afferenti all'opposizione all'attività istituzionale solo esemplificativamente contenute nella formale contestazione (con la forma, testualmente: "frasi del tipo"), attività di opposizione resa palese dalle stesse immagini video prodotte dalla difesa; quanto a dedotta esistenza dell'esimente di cui all'art. 339-bis e ex art. 59, quarto comma, cod. pen., nessun dubbio sussisteva (pag. 7 sentenza impugnata) circa la consapevolezza dei ricorrenti della legittimità del controllo, tenuto conto del provvedimento che aveva fatto venire meno l'idoneità dei locali in cui si svolgeva la vendita (locali in cui i ricorrenti avrebbero illogicamente inteso estromettere i pubblici ufficiali mentre erano intenti ad eseguire un controllo rientrante nei poteri istituzionali); quanto al dedotto travisamento delle prove di cui all'ultimo motivo, ma anche quanto agli altri motivi di cui sopra, lo stesso risulta versato in fatto nella parte in cui intende assegnare un senso non reso palese alle risultanze processuali adeguatamente vagliate dalla Corte di appello (si fa riferimento alla pretestuosa condotta dei ricorrenti allorché si sono opposti al controllo in atto tanto da aver fatto desistere i pubblici ufficiali dal portare a termine, in detto contesto, la doverosa verifica amministrativa per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente per la reazione dei ricorrenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende