Cassation court dismisses appeal for lack of subjective intent in dog walking offense due to procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to prove subjective intent for the crime of unauthorized dog walking, claiming the walk was justified by prior authorization restrictions. The court ruled that such arguments were already fully examined and rejected by the trial judge, making this a prohibited ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on the absence or illogical nature of motivation regarding the non-existence of subjective intent are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Alvaro Claudio nato a Rapallo il 15.09.1974 avverso la sentenza del 23 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'ad 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che con logica e congrua motivazione ha evidenziato l'irrilevanza delle ragioni che avevano spinto il ricorrente a portare a passeggio il cane, ciò facendo senza la relativa autorizzazione e ben consapevole delle limitazioni imposte dalla misura che già prevedeva una autorizzazione ad uscire in differente momento della giornata (dalla ora 10 alle 12); che, pertanto, non sono stati neppure ravvisati gli estremi della causa di giustificazione tesa ad escludere il dolo del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso