Cassation appeal dismissed for generic grounds; court upheld criminal liability and rejected generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mirko Spaccapeli inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability for the offense under Article 385 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments were generic and merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not provide specific legal arguments distinct from those already examined by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAPELI MIRKO nato a MODENA il 06/07/1979 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mirko Spaccapeli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 20 2 Il consigl r s enso e Il Presi te Orla dìil o Anna uol