Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaint lacking critical analysis of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by the defense against the Palermo Court of Appeal's partial acquittal was declared inadmissible. The defense argued the lower court's reasoning was insufficient, but the court found this constituted a mere complaint rather than a legal challenge. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring critical analysis of the decision's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal based solely on dissatisfaction with factual findings or lack of explicit reasoning, without critical analysis of the decision's arguments, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO PAOLO nato a PALERMO il 03/07/1982 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, assolvendo Paolo Castrofilippo dal reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 e rideterminava la pena per la residua contrav- venzione di cui all'art. 73 citato Decreto in mesi tre di arresto; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo come unico motivo di censura l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe compiutamente esplicitato l'iter logico sotteso alla decisione;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso non è infatti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché deduce mere doglianze in punto di fatto, peraltro non scandite da analisi critica delle argomentazioni poste a base dell'impugnata decisione. P. Q. M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente