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Ordinanza — n. 35051/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to lack of admissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The convicted individual challenged the probation denial by the Lecce Supervision Tribunal, alleging procedural flaws and logical inconsistencies in the court's reasoning. The court found the appeal to be merely a complaint without substantive legal critique, as the lower court's decision was based on coherent behavioral reports and was fully motivated.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. c) c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal order denying probation is inadmissible if it consists solely of complaints without necessary legal criticism or is manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supervision Tribunal Probation Denial Inadmissible Appeal Lack of Legal Criticism Supreme Court Cassation Court Costs riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNIELLO CARMINE nato a BRINDISI il 26/09/1978 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; I.

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di Carmine Gianniello, diretta ad ottenere l'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, in relazione alla pena residua in esecuzione, di anni sei mesi dieci di reclusione, già sottoposto ad affidamento in prova terapeutico presso la Comunità "Fratello sole".

2. Considerato che avverso l'ordinanza descritta ricorre il condannato, per il tramite del difensore, avv. G. Lillo, denunciando vizi non consentiti in sede di legittimità, in quanto mere doglianze in fatto, o non scandite da necessaria critica rispetto al contenuto della decisione impugnate, in ogni caso manifestamente infondati, in quanto relativi alla contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato esclude, in quanto connotata da ragionamento esauriente, coerente e logico, conforme alla disamina dei dati probatori. 2.1. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato fonda il diniego sulla base della relazione comportamentale della Comunità ove si trova il condannato (cfr. pag.

2) la quale descrive condotte dell Gianniello non compatibili con il contesto comunitario, nonché assolutamente incompatibili con l'ambiente (cfr. pag. 3), tanto da concludere, con ragionamento coerente e logico, nel senso di reputareiallo stato, prematuro un percorso di esecuzione della pena diverso da quello intramurario.

3. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P