Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it proposes a new fact evaluation rather than correcting a legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of reasoning for excluding the non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code was substantively a request for a different factual assessment. The court held that the Supreme Court lacks the power to re-evaluate the facts established by the lower courts, reserving such discretion exclusively for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal alleging a lack of reasoning for excluding a cause of non-punishability is inadmissible if it merely proposes a different evaluation of the facts, as the assessment of evidence is the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREDA MICHELE nato a TORINO il 09/11/1982 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per il reato di evasione accertato dalle sentenze di merito;
Considerato che le censure sono proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigr ye estensore Il Presiden