Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hasnaoui Imed inadmissible. The appellant argued for violations of Article 131 bis of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances, but merely contested the lower court's findings without specific legal grounds. The court ruled that such generic appeals, which reiterate reasons already examined and rejected by the appellate court, are inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic and indeterminate grounds that merely contest the lower court's findings without providing specific legal arguments or a necessary correlation between the appealed decision and the grounds of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNAOUI IMED nato il 15/03/1977 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art.131 bis cod. pen. e, con il secondo motivo, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il efesiderit