Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and late, specific non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant failed to provide specific grounds for the alleged violation of law regarding the crime of resisting a public official or the application of the non-prosecution clause in Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that generic objections without specific arguments or a timely, precise request for the non-prosecution cause render the appeal inadmissible under established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic grounds lacking specific arguments or if a request for the application of a non-prosecution cause is made for the first time in the appeal without precise specification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVALE VINCENZO nato a CASERTA il 08/08/1986 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, comunque, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, senza neppure allegare la manifesta illogicità dell'apprezzamento operato dal giudice di merito e limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568);
Considerato, inoltre, che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata richiesta per la prima volta nel giudizio di legittimità e, comunque, in termini aspecifici e meramente apodittici; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2022 Il CQnsige estensore Il