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Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility because unrepresented defendant filed personal petition after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally without a registered defense attorney. The petitioner, a convicted individual, challenged an order rejecting a request for home detention, arguing the right to self-representation should apply. The court ruled that since the petition occurred after August 3, 2017, the new law requiring representation by a special bar member applies, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The right to appeal personally to the Court of Cassation was abolished by Law No. 103/2017, making appeals filed without a registered defense attorney inadmissible de plano.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense attorney requirement Cassation appeal procedure Law 103/2017 reform home detention request diritti della difesa domanda d'asilo di rom detentore del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdatrEavirisciratir_Trarti , udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, Ord. pen., è stato proposto personalmente dall'interessato; Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso