Court dismisses appeal for inadmissibility because unrepresented defendant filed personal petition after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally without a registered defense attorney. The petitioner, a convicted individual, challenged an order rejecting a request for home detention, arguing the right to self-representation should apply. The court ruled that since the petition occurred after August 3, 2017, the new law requiring representation by a special bar member applies, rendering the personal filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The right to appeal personally to the Court of Cassation was abolished by Law No. 103/2017, making appeals filed without a registered defense attorney inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdatrEavirisciratir_Trarti , udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, Ord. pen., è stato proposto personalmente dall'interessato; Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso