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Ordinanza — n. 34654/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific critical comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a specific and critical comparison with the lower court's arguments. The appellant argued violations of Law No. 10/2014 regarding early release, but the court noted the lower court's decision did not address the special early release institution, which was not the subject of the complaint. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision on early release is inadmissible if the appellant fails to critically compare the lower court's reasoning with the specific legal grounds invoked, particularly when those grounds do not concern the institution actually challenged.

Parole chiave

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inadmissibility appeal early release special lack critical comparison Law 10 2014 court costs fine revoca della liberazione condizionale messa in libertà provvisoria revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Law No. 10 of 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO CARLO nato a MADDALONI il 15/04/1972 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Piccillo Carlo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 5 ottobre 2014/5 aprile 2015, condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato;

Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone il vizio della motivazione in relazione alla legge n. 10 del 2014, è inammissibile per aver omesso un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza, che non attengono all'istituto della liberazione anticipata speciale, che non ha formato oggetto del reclamo ed è rimasto estraneo al giudizio; Considerato che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso