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Ordinanza — n. 34645/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal court's inadmissibility ruling on perpetual life sentence substitution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Naples Court of Appeal's decision to reject the request to substitute perpetual life with thirty years. The appellant argued the sentence violated constitutional rights, but the court found these arguments legally baseless and contrary to established jurisprudence. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against an inadmissibility ruling is rejected when the grounds lack legal merit and contradict settled case law and statutory provisions.

Parole chiave

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perpetual life sentence substitution of penalty inadmissibility of appeal constitutional rights violation procedural costs Court of Cassation ergastolo ostativo prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/06/1953 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Piccirillo Salvatore di sostituzione della pena dell'ergastolo, irrogatagli in via definitiva, con quella di anni trenta di reclusione, giudicando manifestamente infondata la dedotta "illegittimità" della pena perpetua e rappresentando che la giurisprudenza costituzionale, richiamata a sostegno della richiesta, non involge la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto "ergastolo ostativo";

Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce l'insufficienza della motivazione sul punto della non perpetuità della pena dell'ergastolo e il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - svolge deduzioni che, prive di alcun pregio in diritto per il palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale, riproducono gli argomenti prospettati nella richiesta introduttiva, del tutto infondatamente dolendosi del coerente e corretto discorso giustificativo della decisione; Ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso