Cassation court dismisses appeal against detention of inmate's mail due to sender's legal advice request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the inmate's complaint regarding the detention of his mail. The inmate argued that the measure violated the Constitution because the sender sought legal advice on his situation, but the court found the correspondence itself sufficient to justify the restriction. The decision rests on the lower court's correct interpretation of legal principles and the lack of merit in the appellant's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 2 Cost.: The restriction of correspondence for inmates under the 41-bis regime is lawful when the content, such as a request for legal advice from a co-inmate, creates a legitimate need to protect institutional security and order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 16 settembre 2020 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui inviata da altro soggetto detenuto presso la casa circondariale di Caltanissetta;
Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'interessato ha dedotto l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e dell'art. 2 Cost. in dipendenza delle ragioni della decisione, correlate, nel merito, alla sola richiesta di consigli da parte del mittente sulla propria situazione giuridica; Rilevato che il Tribunale, procedendo a corretta lettura dei principi normativi, ha reso conto in modo logicamente argomentato e non incongruo rispetto allo specifico caso concreto del percorso argomentativo seguito per ritenere la missiva idonea a violare le esigenze di tutela ravvisate nel provvedimento reclamato;
Ritenute non consentite in sede di legittimità le opposte censure, reiterative delle rappresentate circostanze di fatto e prive di confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de