Italian Court dismisses appeal against negative jurisdiction decision as non-impugnable under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it targeted a negative jurisdictional ruling, which is non-impugnable under Article 568 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued the order was abnormal but failed to provide specific grounds, relying instead on generic assertions. Consequently, the court rejected the challenge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 28 cod. proc. pen.: Jurisdictional decisions declaring incompetence are non-impugnable and trigger conflict escalation rather than appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO UGO nato a NAPOLI il 26/11/1991 avverso l'ordinanza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso un provvedimento negativo di competenza. È pacifico, al riguardo, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 - 01; Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Campanella, Rv. 249962 - 01). L'abnormità del provvedimento è stata dedotta in termini generici senza l'indicazione di argomenti specifici. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno