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Ordinanza — n. 34463/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal regarding probation supervision failure as inadmissible due to lack of concrete grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant offered only abstract arguments regarding potential unawareness of summons and lack of interest, without concrete opposition to the trial court's findings. The court rejected these vague claims, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the decision on probation supervision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a probation supervision order is inadmissible if the grounds raised are generic and abstract, failing to provide concrete evidence or specific arguments to rebut the court's factual findings.

Parole chiave

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probation supervision inadmissible appeal generic grounds procedural costs Cassazione ordinanza assistenza riabilitativa integrazione insufficiente disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORTINI GIUSEPPE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 15/10/1955 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'indisponibilità del condannato a fornire all'UEPE la collaborazione necessaria per predisporre un programma individualizzato, contenente le prescrizioni utili alla sua rieducazione e a fronteggiare in modo più adeguato il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a prospettare l'astratta possibilità di non essere venuto a conoscenza delle ripetute convocazioni degli operatori del servizio sociale nonché l'altrettanto astratta ipotesi che la mancata presentazione non sia sintomatica di disinteresse verso la procedura.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 202