Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances exceed scope of Art. 448(2-bis) criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court found the grievances exceeded the specific grounds permitted for cassation appeals against sentencing decisions following the 2017 procedural reforms. Consequently, the Court ruled that none of the allowable grounds regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or legality of the penalty were properly invoked.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 649, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing decision is strictly limited to specific grounds; grievances falling outside these statutory categories render the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKDAD JAWAD nato il 11/01/1989 avverso la sentenza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAsdate-avv tart -- udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.; ritenuti il motivo inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 25 febbraio 2022.