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Ordinanza — n. 34428/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for lack of specific argumentation regarding liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its structural genericity and lack of specific argumentation. The appellant, Ferrara Massimo, challenged a liability judgment from the Court of Appeal of Potenza without providing concrete facts or legal reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and grounded in the facts and law of the contested judgment; a generic appeal lacking concrete arguments is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal structural genericity lack of argumentation liability judgment procedural costs Cassa delle ammende Italian Civil Procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MASSIMO nato a NAPOLI il 10/07/1973 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.