Italian court dismisses appeal as inadmissible due to vague, stereotyped grounds lacking connection to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano Fancetta inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the second instance judgment regarding his conviction for the crime of recidivism and sentencing, but the court found his grounds to be mere stereotyped statements without any specific connection to the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds cited are indeterminate, consisting only of stereotyped formulas without a specific link to the facts or legal reasoning of the appealed judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fancetta Stefano, nato a Agrigento il 10/2/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, ai fini della conferma della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e al trattamento punitivo; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presi