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Ordinanza — n. 34307/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to vague recidivism arguments lacking factual connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nasry El Alami inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a lower court's finding of recidivism regarding drug trafficking, but the court rejected his arguments as mere stereotyped statements without factual basis. Consequently, the court ruled that the censure lacked the necessary connection to the proven facts of detention for drug distribution.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: An appeal based on vague allegations of recidivism is inadmissible if the censure constitutes mere stereotyped statements without a factual link to the contested judgment's findings.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible censure drug trafficking conviction factual connection stereotyped arguments legal costs award Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nasry El Alami, nato in Marocco il 15/11/1993 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla mancata esclusione della recidiva in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presi