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Ordinanza — n. 34287/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeals against conviction for drug trafficking by declaring them manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two Tunisian nationals inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants were convicted under Article 73 of the Drug Trafficking Law for selling drugs to a buyer who later disposed of the substance. The court rejected their arguments as generic and unsupported by the evidence regarding the sale and subsequent disposal.

Regesto Legislator

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Art. 73, d.P.R. 309/1990; Appeals that are generic and manifestly unfounded regarding the facts of drug trafficking are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeals generic arguments manifestly unfounded court costs order prove acquisite illegalmente comunicazione degli elementi a carico favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.Guirad Abdellaziz Wael, nato a Kairouan (Tunisia) il 10/9/1991 2.Hammanni Mourad, nato a Kairouan (Tunisia) il 18/4/1984 avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, proposti cumulativamente dagli imputati, sono generici e manifestamente infondati in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente di cui gli imputati si erano disfatti al momento del controllo di Polizia ma dopo averne contrattato con il predetto la cessione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presidente es