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Ordinanza — n. 34170/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and unsupported sanctions challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lilaj Dhimitraq inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the attribution of the crime of uncontrolled waste deposit and the specific sanction imposed, arguing against the factual findings and the penalty amount. The court rejected these arguments as mere complaints lacking legal basis, noting that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal sought a re-evaluation of evidence which is prohibited in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or unsupported challenges to the sanction determination are inadmissible in proceedings for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints sanction determination legality stage procedural costs irresponsabilità responsabilità disciplinare deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lilaj Dhimitraq, nato in Albania il 28/05/1966 avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dal Tribunale di Fi renze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo dell'atto di impugnazione, il quale contesta l'attribuzione del fatto all'odierno ricorrente, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad una rivalutazione del materiale istruttorio, a fronte di una precisa indicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni per cui, invece, lo stesso deve ritenersi pienamente concludente ai fini dell'individuazione del responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti a norna dell'art. 256, CDMMi 1 e 2, d.P.R. n. 152 del 2006 (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3);

Considerato che il secondo motivo dell'atto di impugnazione, il quale contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, enuncia censure manifestamente infondate, in considerazione della motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizza il dato quantitativo dei rifiuti oggetto di deposito incontrollato ed il complessivo comportamento dell'imputato anche dopo la commissione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il é-- id