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Ordinanza — n. 34145/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448.2-bis. The court rejected the generic claim regarding omitted conditional release assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the plea bargain judgment failed to evaluate the conditions for acquittal under Article 129, but the court found the appeal grounds generic and contradicted by the judgment's brief reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if it merely alleges a failure to evaluate conditions for acquittal without specific grounds, as such claims are excluded from the scope of admissible cassation remedies.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment omitted condition evaluation generic appeal grounds procedural inadmissibility conditional release Cassation appeal disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - deo. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - deo. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caldaras Bobi Nato in Romania il 24/05/1990 avverso la sentenza del 21/01/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - deo. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso