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Ordinanza — n. 33866/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic contestation without specific grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Domenico Casciello's appeal inadmissible because it merely contested the lower court's rejection of his acquittal request without specifying the alleged errors. The appellant failed to articulate concrete grounds for the claimed lack of motivation or specific grievances requiring judicial review. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Casciello to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is limited to a generic contestation of the lower court's decision without specifying the grounds for the alleged defect in reasoning or the specific grievances not examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic contestation lack of motivation procedural defect Corte di Cassazione criminal procedure specific grounds required risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIELLO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/01/1981 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Considerato che il ricorso proposto da Domenico Casciello è ictu ()culi inammissibile, limitandosi l'imputato a contestare del tutto genericamente il rigetto dei motivi proposti con l'appello a sostegno della richiesta di proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio, senza specificare le ragioni dell'asserito vizio di motivazione e/o le doglianze che non avrebbero trovato puntuale disamina, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun tipo di sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022.