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Ordinanza — n. 33773/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Nour Fouad, challenged a second-instance judgment from Turin, but the court found the grounds for cassation to be generic complaints rather than specific legal or factual arguments. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirement for precise substantiation of reasons.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, co. 1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not contain a precise exposition of the facts or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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generic grievances inadmissible appeal cassation procedure specific substantiation procedural costs domanda d'asilo di cittadino nigeriano domanda di revisione dell'asilo annullamento della cittadinanza agevolata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, co. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUR FOUAD nato a IVREA il 29/07/1991 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 53 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche lagnanze; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0