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Ordinanza — n. 33769/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstance under Article 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tounsi Sabeur inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a generic mitigating circumstance. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 62-bis of the Penal Code, but the court found no error in the trial judges' factual assessment. The decision rests on the principle that appellate review of sentencing discretion is limited to checking for contradictions, not re-evaluating the weight of all arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a non-contradictory reasoning based on preponderant elements regarding the offender's personality or the crime's nature.

Parole chiave

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generic mitigating circumstance appellate review of sentencing Article 62-bis Penal Code factual assessment insindacabile inadmissible appeal esame di cassazione revisione di una decisione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. I motivi sono inammissibili.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cole Cost.
Cole Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cole Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di TOUNSI Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 62-bis cod. pen
Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cole Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSI SABEUR nato il 22/09/1976 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di TOUNSI Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. I motivi sono inammissibili. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02).

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, valorizzando negativamente i precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di ripensamento critico della condotta, hanno correttamente motivato il diniego riferendosi all'elemento - considerato preponderante - della capacità a delinquere del colpevole, desunta ai sensi dell'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cole Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Maria Daniela Borsellino Il Presidente Do