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Ordinanza — n. 33729/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising recidiva for the first time and attacking sentence proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Bocchi's appeal inadmissible for raising the issue of recidiva for the first time, as it was not raised in the prior appeal. The appellate court had already confirmed the sentence as proportional and noted the absence of mitigating circumstances due to Bocchi's criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and Bocchi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The principle of non bis in idem and the prohibition of raising new grounds for the first time in cassation require that issues like recidiva be raised in the appeal; if not raised, the appeal is inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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recidiva infraquinquennale principio del doppio grado inammissibilità del ricorso proporzionalità della pena onere delle spese recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000
Con sentenza del 10/7/2020, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 15/7/2019 dal locale Tribunale, con la quale Luigi Bocchi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000 e condannato alla pena di un anno di reclusione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCHI LUIGI nato a SAN SECONDO PARMENSE il 27/01/1950 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/7/2020, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 15/7/2019 dal locale Tribunale, con la quale Luigi Bocchi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000 e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla pena irrogata ed alla riconosciuta recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, al riconoscimento della recidiva infraquinquennale, la Corte osserva che l'imputato non ne aveva fatto motivo di appello; la questione, dunque, non può essere proposta - per la prima volta - in questa sede.

5. In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha evidenziato che non potevano esser riconosciute al Bocchi le circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi positivamente valutabili, anche alla luce dei numerosi precedenti penali; la pena, peraltro, risultava congrua e proporzionata alla gravità del fatto, così da dover essere confermata.

6. Una motivazione del tutto adeguata e logica, dunque, con la quale la Corte di appello ha ribadito la sanzione irrogata in Tribunale, peraltro individuata - detratto l'aumento per la recidiva - in termini assai più prossimi ai minimi che ai massimi edittali.

7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,