Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33489/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds for sentencing reduction criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to specify the grounds for criticizing the sentencing reduction. Although the lower court had reformulated the verdict by reducing the penalty, the defense did not point to any specific elements in the appellate judgment to support their criticism. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591, 129, 133, 616 cod. proc. pen.; An appeal for cassation is inadmissible if the grounds for criticism are not specifically indicated in the complaint, preventing the court from identifying the relevant points for its review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds sentencing reduction vizio di motivazione court costs cassation procedure supervisory role commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 129 cod. proc. pen
Il ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAPORDEI ALICE MARIA nato a DROBETA TUTNU SEVERIN JUD MEHE( ROMANIA) il 02/11/1989 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia ha in parte riformato (riducendo la pena) la sentenza con cui, in data 24.9.2021, il Tribunale di Verona aveva riconosciuto Alice Maria Tapordei responsabile del delitto di tentata rapina e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore della Tapordei lamentando vizio di motivazione. Il ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha specificamente motivato sulla richiesta di riduzione della pena articolata con l'atto di appello oltre che al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, la difesa non indica nessun elemento alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1