Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding recidivism exclusion in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the exclusion of recidivism. The appellant argued that the lower court failed to properly assess her subjective condition and the temporal gap between prior convictions, claiming the new conduct did not reflect increased criminal danger. The court rejected this, noting the defense's generic arguments ignored the appellate court's detailed analysis of the defendant's personality, lack of documents, and history of numerous specific convictions which justified the finding of aggravated criminal capacity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for cassation based on a lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to engage with the specific reasoning provided by the appellate court regarding the assessment of recidivism and criminal danger.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC JASNA nato il 17/05/1964 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 4.11.2020, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto Jasna Nikolic responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e l'aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Ricorre per cassazione il difensore della Nikolic lamentando mancanza e/o illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva: richiama le considerazioni spese con riferimento alla condizione soggettiva dell'imputata ed alla risalenza nel tempo dei pur sussistenti precedenti penali che impedivano di ritenere tale ultima condotta espressione di una ingravescente pericolosità criminale. Il motivo è manifestamente infondato ed in realtà formulato in maniera del tutto generica poiché la difesa non si confronta affatto con la motivazione resa dalla Corte di Appello che ha invece valorizzato la personalità dell'imputata - priva di documenti o passaporto e che, pur essendosi impegnata a lasciare l'appartamento, non aveva dato séguito a quanto promesso - che, unitamente al "ricchissimo campionario di condanne per reati specifici riportate dalla donna" (cfr., pag. 2 della sentenza), aveva giustificato l'apprezzamento concernente la ingravescente capacità criminale di cui l'episodio per cui è processo era espressione.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R