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Ordinanza — n. 33424/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address factual findings and exceeding limits of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Barbero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barbero challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for fraud and misappropriation, arguing the appeal did not address the deposition of witness Ravarino. The court rejected this because the appeal exceeded the limits of a review proceeding by attempting to re-evaluate factual elements and ignore established causal contributions.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to address the specific factual findings of the lower court or exceeds the limits of a review proceeding by re-evaluating facts or adopting new parameters.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility limits of review proceeding factual findings re-evaluation causal contribution analysis court costs and fine istruzione penale per appropriazione indebita abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO STEFANO nato a TORINO il 13/09/1974 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa ed appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza 19 aprile 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BARBERO Stefano.

3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta inammissibile perché, in primo luogo, l'articolazione dello stesso non si confronta con il contenuto della motivazione del provvedimento medesimo e, in particolare/ non prende in considerazione gli esiti della deposizione RAVARINO da cui è agevole evidenziare il contenuto del contributo causale offerto dall'imputato. Per altro verso, il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in .oma, il 10 giugno 2022 Il Consi 'ere estensore Il Presidente (Vincen o Tutinelli) (Annamaria De Santis) D E POSIT .A T IN