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Ordinanza — n. 33415/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for exceeding limits of cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Foti Orazio inadmissible, confirming his criminal liability for the offense under Article 642 of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of factual elements and the application of mitigating circumstances, but the court found these issues exceeded the scope of a legitimacy review. The decision was based on the finding that the lower court's reasoning was logically sound and free from errors in fact-finding or application of law.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to the legality of the judgment's reasoning and application of law.

Parole chiave

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cassation review limits criminal liability factual re-evaluation mitigating circumstances Article 642 penal code inadmissible appeal logical coherence oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI ORAZIO nato a MESSINA il 08/03/1970 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'articolo 642 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Trieste con sentenza 15 gennaio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FOTI Orazio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e si lamenta una mancata valutazione delle deduzioni difensive, risultano inammissibili in quanto propongono questioni che esulano i limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, fornendo un'adeguata spiegazione in ordine al fatto che non solo l'incidente non è avvenuto in maniera conforme alla ricostruzione offerta in sede di denuncia ma che palesemente risultano elementi da cui desumere che il dichiarante non avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno il che spiega ampiamente i profili fondanti il provvedimento impugnato..

In tale ottica, non risultano presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.2. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, risultano manifestamente infondati. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato in relazione alla mancanza di elementi concreti che possano controbilanciare il negativo giudizio sulla personalità del reo desumibile dalla presenza di plurime precedenti penali.

Non sono statitinfine ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sulla base di considerazioni logiche e congrue in conseguenza del carattere particolarmente capzioso della condotta e del fatto che - per tali caratteri - la stessa non può essere valutata alla stregua di una occasionalità in presenza delle precedenti condanne sopra richiamate.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consiglie e est