Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal liability for property damage, rejecting request for suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by El Ayoubi Mustapha inadmissible regarding his criminal liability for property damage. The appellant argued for a suspended sentence, but the court found the request unfounded due to legitimate reasons excluding its congruity with his criminal personality and prior record. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The request for a suspended sentence is inadmissible when the statutory parameters exclude its congruity with the offender's personality and delinquency motives.

Parole chiave

Generato dall'IA
property damage liability suspended sentence inadmissibility criminal personality assessment Article 133 penal code Cassation procedural dismissal sanzione sostitutiva azione civile danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYOUBI MUSTAPHA nato il 18/06/1987 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza 21 giugno 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, EL AYOUBI Moustapha.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, risulta manifestamente infondato posto che sussiste motivazione legittima, logica e adeguata che, sulla base dei parametri dell'articolo 133 cod pen, esclude la congruità della sanzione sostitutiva per come richiesta rispetto alla personalità dell'imputato per come desunta dai motivi a delinquere, dalle modalità dell'azione dai precedenti penali.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento m favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.