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Ordinanza — n. 33197/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the court cannot re-evaluate evidence merit or general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33197/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Buono Pierangelo inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the confirmation of criminal liability and the denial of general mitigating circumstances, arguing for a new evaluation of evidentiary capacity. The court rejected these claims because the Supreme Court lacks the power to assess the 'merit' of evidence or substitute the lower court's discretion on mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidentiary merit or substitute the lower court's assessment of general mitigating circumstances, limiting its review to the logical consistency of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evidentiary merit review general mitigating circumstances logical consistency standard Cassation powers limitation eccezione di buona fede gravi addebiti penali azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
artt. 648 cod. pen
E CONSIDERATO INDIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il tribunale di Enna, in data 18 aprile 2019, nei confronti di Buono Pierangelo in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO PIERANGELO nato a LEONFORTE il 24/03/1983 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA fi:ECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO INDIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il tribunale di Enna, in data 18 aprile 2019, nei confronti di Buono Pierangelo in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D. Lgs. 231/2007. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, contestando con due distinti motivi sia la conferma della responsabilità che la definizione del trattamento sanzionatorio Le doglianze in ordine alla conferma della responsabilità si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove attraverso la reiterazione di doglianza in vero già avanzata e con la prima impugnazione.

L'attività richiesta estranea alla competenza del giudice di legittimità: in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Invero la Corte di appello, nel confermare la valutazione di merito effettuata dal primo giudice riguardo al tema della mancanza di prove in ordine alla riferibilità al ricorrente degli acquisti successivi al primo, riteneva che «la prova che la prima operazione fu effettuata dal Buono non può certo considerarsi un dato neutro rispetto all'accertamento dell'autore di quelle che seguirono effettuate con modalità analoghe nello stesso territorio» (pag. 3 della sentenza impugnata). Tale dato andava invece considerato come una fonte di prova univoca che non risultava smentito da nessun elemento di segno contrario.

Si tratta di una motivazione logica coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale sottolineava l'assenza di elementi positivi concreti e specifici ed i numerosi precedenti penali di cui il ricorrente risultava gravato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa de