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Ordinanza — n. 33159/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the applicant lacks standing under Art. 613 c.p.p. and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mzhavia Zuriko inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The applicant personally challenged a second-instance criminal judgment from Turin, arguing for his right to intervene. The court ruled that the appeal was inadmissible because the applicant lacked standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which was amended in 2017 to restrict personal appeals to specific parties.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed personally by a subject lacking standing is inadmissible, and the filer must bear the costs and a fine for the procedural error.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal criminal procedure code inadmissible appeal procedural costs legal standing court of cassation violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZHAVIA ZURIKO (CUI 04CPNSD) nato il 02/02/1993 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato a7.7iso aiTe partl udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preso atto del fatto che il ricorrente proponeva "personalmente" ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 3.0