Italian court dismisses appeal as inadmissible because the applicant lacks standing under Art. 613 c.p.p. and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mzhavia Zuriko inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The applicant personally challenged a second-instance criminal judgment from Turin, arguing for his right to intervene. The court ruled that the appeal was inadmissible because the applicant lacked standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which was amended in 2017 to restrict personal appeals to specific parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed personally by a subject lacking standing is inadmissible, and the filer must bear the costs and a fine for the procedural error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZHAVIA ZURIKO (CUI 04CPNSD) nato il 02/02/1993 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato a7.7iso aiTe partl udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preso atto del fatto che il ricorrente proponeva "personalmente" ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 3.0