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Ordinanza — n. 33012/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33012/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmetovic Sulta inadmissible. The appellant challenged a lower court's confirmation of convictions for theft and fraud, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this claim because the appeal was too generic and failed to cite specific legal grounds or reference the contested reasoning in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and cite the exact legal grounds; a generic complaint of illogical reasoning without precise references renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Motive Lack of Specificity Burden of Proof Corte di Cassazione Art. 367 c.p.p. imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SULTA nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;Rilevato che Ahmetovic Sulta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente