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Sentenza — n. 32982/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls mandatory residence permit due to statute of limitations extinguishing the underlying crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision without remittal because the underlying crime was extinguished by the statute of limitations. The appellant argued that the mandatory residence permit was based on insufficient factual grounds and generic allegations of criminal danger. The court ruled that since the maximum five-year limitation period had expired, the criminal basis for the administrative measure no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 16 c.p.: When the underlying offense is extinguished by the statute of limitations, the administrative measure dependent on that offense must be annulled.

Parole chiave

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statute of limitations mandatory residence permit criminal offense extinction administrative annulment prescription period istigazione e aiuto al suicidio pubblica istigazione a delinquere delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 16 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018
Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014
274649; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv.
Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007
260897; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep.
Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014
Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv.
Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013
260515; Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013, Tabacu, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAIOC:CO PATRIZIA nata ROMA il 04/11/1970 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con indirizzo consolidato e condiviso, che «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, Luciani, Rv. 238767); che, nel caso di specie, la pericolosità sociale dell'imputata è stata ritenuta sulla scorta di condotte prive di rilievo penale, quali la frequentazione con un pregiudicato senza fissa dimora, l'assenza di lavoro e di stabile domicilio, la dedizione all'elemosina, nonché dell'essere ella indagata per il reato di furto; affermazione, quest'ultima, che appare eccessivamente generica perché priva della descrizione del fatto (o dei fatti) oggetto di addebito, dell'epoca di commissione e dello stadio dell'accertamento giudiziario (sul potere — ed i limiti — del giudice penale di disapplicare il foglio di via obbligatorio basato su illazioni, congetture e sospetti, anziché su elementi di fatto attestanti che il destinatario rientra nelle categorie previste per legge, cfr.

Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515; Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013, Tabacu, Rv. 259015); che, quindi, la doglianza articolata dalla ricorrente si palesa, prima facie, non peregrina, sicché va sancita l'ammissibilità dell'impugnazione, con conseguente, rituale costituzione del rapporto processuale; che deve, pertanto, prendersi atto dell'integrale maturazione, a partire dalla commissione dei fatti, risalenti a non oltre il 19 giugno 2016, e pur tenendo conto della sospensione dal 16 maggio al 3 luglio 2018 (stante il disposto rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore), del termine prescrizionale massimo di cinque anni;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C