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Ordinanza — n. 32568/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because second-instance judges cannot rule on non-punishment grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Doria's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Doria argued that the second-instance judge failed to address statutory non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the new plea bargaining mechanism limits second-instance review to non-waived issues, excluding non-punishment causes from the scope of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Under the reintroduced plea bargaining system in the second instance, the judge is not required to examine statutory non-punishment grounds, as the appeal's devolutive effect restricts cognition to issues not waived by the parties.

Parole chiave

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second instance plea bargaining non-punishment grounds devolutive effect of appeal waiver of issues inadmissible appeal licenziamento per furto furto di lieve entità tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 56 della legge n. 103 del 2017
Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA VINCENZO nato a PALERMO il 08/05/1969 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOkiato avvisp-atl~ udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Doria Vincenzo, imputato dei reati di tentato furto e di possesso di strumenti atti allo scasso (fatti commessi in San Mauro Torinese il 1 aprile 2017), la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec