Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition violating procedural code articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aniello Iovine inadmissible on procedural grounds. The defendant personally signed the petition, which contravenes Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103/2017. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; The personal signature of the accused on a cassation petition renders the appeal inadmissible in violation of mandatory procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINE ANIELLO nato a NAPOLI il 12/01/1980 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(cTao avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Iovine Aniello in relazione al delitto di furto pluriaggravato commesso in Napoli 1'8 aprile 2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, mediante un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il