Cassation appeal dismissed for generic grievances and inadmissible request for new mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anna Teresa Giudetti inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft and misuse of bank cards, arguing insufficient motivation and denied statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic grievances reiterating lower court arguments and an inadmissible request to introduce new mitigating factors, which are not reviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Generic grievances in cassation appeals are inadmissible as they merely reiterate lower court arguments without specific factual challenges, and requests to introduce new mitigating circumstances are not permitted when the first instance judgment already provided a congruent reference to relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIU DETTI ANNA TERESA nato a TARANTO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Giudetti Anna Teresa per i delitti di furto aggravato in abitazione e di utilizzazione indebita continuata della carta bancoposta rilasciata ad Accursi Maria Luisa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che contesta, anche sotto l'egida della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche - in quanto assolutamente indeterminate e, comunque, meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali la ricorrente non si è affatto confrontata - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 4 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il