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Sentenza — n. 32408/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and annuls conviction because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for injuries without remitting the case for retrial. The appellant argued for procedural defects, but the court focused on the victim's formal remission of the complaint, which was accepted by the defendant. The court held that this remission extinguished the crime under criminal procedure law, rendering the conviction legally impossible and necessitating an annulment.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, c.p.p.; Art. 581 c.p.: The remission of the complaint, once formally accepted by the accused during the proceedings, extinguishes the crime, requiring the court to declare the crime extinct and annul the conviction regardless of other procedural issues.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime criminal procedure law annulment without remittal victim's forgiveness procedural impossibility Cassation annulment revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, c.p.p.
Art. 581 c.p.
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace in sede, con la quale Olivio Recchi è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 581 cod.
art. 581 cod. pen
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace in sede, con la quale Olivio Recchi è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 581 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
4.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi
227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv.
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da RECCHI OLIVIO, nato a CIVITANOVA MARCHE il 09.11.1949 avverso la sentenza del 07/04/2021 emessa dal Tribunale di MACERATA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace in sede, con la quale Olivio Recchi è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 581 cod. pen. e rideterminato la pena, confermano le statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione.

3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria il 14 febbraio 2022, il difensore ha documento l'intervenuta remissione di querela e la contestuale accettazione dell'imputato, chiedendo emettersi relativa declaratoria.

4. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 4.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 4.2.

Nel caso in esame, risulta che, con dichiarazione resa ai CC di Civitanova Marche il 20 gennaio 2022, Gabriella Rossi ha dichiarato di rimettere la querela; risulta, altresì, rituale accettazione da parte dell'imputato. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado de/processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

Ne consegue l'improcedibilità del reato ascritto al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata.

5. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estenso