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Ordinanza — n. 32372/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for omitting examination of second appeal ground due to lack of decisive new circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32372/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to introduce decisive, previously unknown circumstances that would alter the case's outcome. The appellant merely proposed an alternative reading of the facts, which the lower court had already addressed and rejected. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to introduce decisive circumstances that were previously unknown and would have determined a different outcome, limiting the appeal to a mere alternative reading of facts already considered.

Parole chiave

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inadmissible appeal decisive circumstances omitted examination alternative fact reading procedural costs Cassazione ordinanza second appeal ground traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHIANELLA EMANUELE nato a BOLOGNA il 28/05/1973 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Cocchianella, che contesta l'omesso esame del secondo motivo di appello, con il quale si proponeva una ricostruzione bifasica dei fatti, è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente introdotto circostanze decisive, in ipotesi ignorate, e che avrebbero determinato un diverso epilogo decisorio (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), ma si è limitato a proporre un'alternativa lettura dei fatti, che risulta argomentativamente disattesa nella sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente