Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for theft and misuse of payment instruments, as well as the denial of mitigating circumstances and probation. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints on facts rather than legal objections, were generic, or failed to address specific statutory prohibitions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 610 c.p.: Appeals in cassation must be based on specific legal grounds; mere complaints on facts or generic arguments regarding sentencing do not constitute admissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTINI STEFANIA nato a MANERBIO il 22/11/1989 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Stefania Mastini per i reati di furto ed indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 sulla ritenuta responsabilità);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è del tutto generico, poiché non considera il divieto di cui all'art. 69, comma quarto„ cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è, del pari, aspecifico, in presenza dell'insindacabile giustificazione dell'esito negativo del giudizio prognostico (si veda, in particolare, pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside