Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient reasoning in lower court's denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient by referencing the defendant's conduct and prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judge provided a congruent reference to the decisive elements as required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment contains a congruent reference to the decisive elements for denying the requested benefit, as established in consolidated jurisprudence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATRINI FRANCESCO PAOLO nato a MILANO il 20/01/1990 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Francesco Paolo Catrini, che contesta la mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, laddove si valorizzano le modalità della condotta, nel quadro dei precedenti penali);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec